Il conto corrente condominiale è uno strumento fondamentale di trasparenza. I condòmini possono verificare i movimenti? Quali documenti possono richiedere e quali controlli è opportuno effettuare? Vediamo come funziona, con un approccio pratico.
Un conto intestato al condominio, non all’amministratore
L’articolo 1129 del Codice civile prevede che tutte le somme ricevute dall’amministratore a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle erogate per conto del condominio, transitino su uno specifico conto corrente bancario o postale intestato al condominio. Questo consente di distinguere le disponibilità condominiali da quelle personali.
Chi può consultare gli estratti conto?
Ciascun condòmino può chiedere, tramite l’amministratore, di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Si tratta di un diritto previsto dall’articolo 1129 c.c. Non occorre attendere l’assemblea annuale per presentare una richiesta pertinente.
Come chiedere i documenti
La strada più ordinata è una richiesta scritta all’amministratore, specificando il periodo di interesse e il tipo di documentazione desiderata. L’amministratore può organizzare la consultazione e la consegna delle copie nel rispetto degli adempimenti applicabili, delle modalità dello studio e della protezione dei dati personali.
Estratto conto e rendiconto: attenzione alla differenza
L’estratto conto mostra le operazioni bancarie; il rendiconto condominiale, disciplinato dall’art. 1130-bis c.c., comprende le voci di entrata e di uscita, ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, con registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa. Per un controllo efficace è utile confrontare movimenti, fatture, ricevute, riparti e registrazioni contabili.
Cosa fare se un movimento non torna?
Una causale poco chiara o un importo inatteso non dimostrano, da soli, una gestione irregolare. Occorre prima chiedere chiarimenti, verificare giustificativi e riconciliare le registrazioni con i documenti della banca. La tracciabilità è utile sia al proprietario sia all’amministratore.
La buona gestione comincia dalla trasparenza
Per Studio Pergoli, la gestione documentata delle operazioni, l’aggiornamento dei conti e la disponibilità dei documenti nei termini di legge sono elementi essenziali del rapporto con i condòmini.
Studio Pergoli – Amministratore e Revisore Condominiale Certificato
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Fonti e approfondimenti
Codice civile, art. 1129 (conto corrente condominiale e diritto di visione) e art. 1130-bis (rendiconto condominiale). Testi normativi consultabili su Normattiva. Le indicazioni hanno carattere generale e devono essere adattate al caso concreto.
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